Capo I

Art. 10

Servizi marittimi e aerei

In vigore dal 22 ago 2008
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale. 2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli , in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. 3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che, in deroga al presente articolo "e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422#art-10

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