Capo II

Art. 4

Modifiche agli obblighi contabili dei contribuenti

In vigore dal 22 set 1998
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 25 è inserito, in principio, il seguente comma: "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta."; b) nell'articolo 27: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19."; 2) il quinto comma è abrogato; c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322. 2. È abrogato il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313#art-4

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