Capo II

Art. 8

Disposizioni relative a particolari settori

In vigore dal 4 ott 1997
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'undicesimo comma, è aggiunto il seguente: "Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.". 2. All'articolo 74, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "... dall'esercente l'attività di trasporto;" sono aggiunte le seguenti: "e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;". 3. Nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313#art-8

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Disposizioni relative a particolari settori (Art. 8 Norme in materia di imposta sul valore aggiunto.) — Testo vigente | Portale Normativo