Capo I

Art. 1

Modifiche al regime IVA in tema di cessioni di beni di esercizio di impresa e di effettuazione delle operazioni

In vigore dal 4 ott 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche al regime IVA in tema di cessioni di beni di esercizio di impresa e di effettuazione delle operazioni 1. All', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda"; b) le lettere e) ed h) sono soppresse. 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile."; b) nel quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale nè accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.". 3. All', del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quinto comma è sostituito dal seguente: "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell', nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.". 4. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-quater), è aggiunto il seguente: "27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.". 5. Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato il quarto comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313#art-1

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