Capo III

Art. 9

Abrogato

Versamento agli enti diversi dallo Stato.

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-9

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