Capo IV

Art. 11

Abrogato

Pagamenti per conto degli uffici finanziari

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-11

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