Capo IV
Art. 11
AbrogatoPagamenti per conto degli uffici finanziari
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-11