Capo V
Art. 14
AbrogatoSanzioni per omesso o insufficiente versamento
In vigore dal 1 gen 2027
1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell' del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237#art-14