Titolo I

Art. 13

Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

In vigore dal 1 ago 1997
Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione 1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli . Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-13

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Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione (Art. 13 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.) — Testo vigente | Portale Normativo