Titolo I
Art. 13
13 / 22Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
In vigore dal 1 ago 1997
Atto di accertamento con adesione, adempimenti
successivi e definizione
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli . Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-13