Art. 13 · Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
Titolo I

Art. 13

13 / 22

Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione

In vigore dal 1 ago 1997
Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione 1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli . Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-13