Titolo I

Art. 10

Competenza degli uffici

In vigore dal 1 ago 1997
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate. 2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-10

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