Art. 5

In vigore dal 6 lug 1997
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente: " 3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-11;205#art-5

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Art. 5 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto. — Testo vigente | Portale Normativo