Art. 4
In vigore dal 6 lug 1997
1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è ulteriormente sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.
4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-11;205#art-4