Art. 2
In vigore dal 6 lug 1997
1. L' del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente:
" (Valutazione della conformità). - 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all', che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all' trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-11;205#art-2