Art. 4
Trasferimento di risorse alle regioni
In vigore dal 29 feb 2004
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni,... non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell', comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3,della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-04;143#art-4