Art. 3

Agenzie ed enti strumentali

In vigore dal 30 nov 1999
1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto - legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-04;143#art-3

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