Art. 1

Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

In vigore dal 5 giu 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuta la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: . Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali 1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso. 2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-04;143#art-1

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