Titolo I
Art. 5
Imprese del gruppo
In vigore dal 1 gen 2016
1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo: a) le imprese controllanti;
b) le imprese controllate;
c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del codice delle assicurazioni private.
2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo è quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-5