Titolo I

Art. 4

Imprese partecipate

In vigore dal 6 lug 1997
1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2. 2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un decimo del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-4

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