Titolo I
Art. 2
Disposizioni per la gestione dei fondi pensione
In vigore dal 1 gen 2016
1. Le attività e le passività relative ai fondi pensione gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi sono registrate nell'apposita voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale al loro valore corrente. Nel bilancio di esercizio, la nota integrativa riporta la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei fondi pensione e gli attivi inerenti ogni specifica gestione conformemente alle condizioni presenti in convenzione nonché l'indicazione, per ogni classe di attivo, del relativo valore di costo. È altresì riportato l'ammontare delle passività afferenti a ciascun fondo pensione con evidenza delle eventuali garanzie prestate nonché le attività relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-2