Titolo IICapo III

Art. 48

Oneri relativi ai sinistri dei rami danni

In vigore dal 6 lug 1997
1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori. 2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-48

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Oneri relativi ai sinistri dei rami danni (Art. 48 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo