Titolo IICapo III

Art. 45

Premi lordi contabilizzati

In vigore dal 1 gen 2006
1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. 2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: a) i premi ancora da contabilizzare, allorchè il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica; c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti; d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa; e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione; f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti aderenti i premi dell'esercizio. 4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti è disciplinato nel piano dei conti di cui di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-45

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Premi lordi contabilizzati (Art. 45 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo