Titolo II›Capo III
Art. 48
49 / 86Oneri relativi ai sinistri dei rami danni
In vigore dal 6 lug 1997
1. L'onere dei sinistri nei rami danni comprende gli importi pagati nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote a carico dei riassicuratori.
2. Nell'onere dei sinistri è altresì ricompresa la variazione della riserva sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori.
3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
4. In caso di differenza rilevante tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, è indicata nella nota integrativa la natura e l'entità di tale differenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-48