Titolo II›Capo II
Art. 30
Passività subordinate
In vigore dal 6 lug 1997
1. La voce B "passività subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-30