Titolo II›Capo II
Art. 31
Riserve tecniche del lavoro diretto
In vigore dal 30 giu 2015
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
3. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami vita devono costituire alla fine di ciascun esercizio le riserve tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-31