Art. 30 · Passività subordinate
Titolo IICapo II

Art. 30

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Passività subordinate

In vigore dal 6 lug 1997
1. La voce B "passività subordinate" comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-30