Titolo IICapo II

Art. 24

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

In vigore dal 1 gen 2006
Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all', commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private. Nella nota integrativa è riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalità dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonché il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all' del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento. 2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti già diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, è data facoltà all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione può riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data. 3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all' del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-24

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Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (Art. 24 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo