Titolo IICapo II

Art. 23

Depositi presso imprese cedenti

In vigore dal 1 gen 2016
1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse. 2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente. 3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-23

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Depositi presso imprese cedenti (Art. 23 Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.) — Testo vigente | Portale Normativo