Titolo II›Capo II
Art. 23
Depositi presso imprese cedenti
In vigore dal 1 gen 2016
1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente.
3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-23