Art. 7
In vigore dal 14 giu 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro
Visco, Ministro delle finanze
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Napolitano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125#art-7