Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 giu 1997
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick
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