Art. 5

In vigore dal 14 dic 2008
1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli , comma 1,... del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125#art-5

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