Art. 1

In vigore dal 14 giu 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali; Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti: " (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC). 2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare: a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale; b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale; c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo; d) se il trasferimento è da o verso l'estero; e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; f) la data. 3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione. 4. La dichiarazione è depositata: a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio; b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato. 5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento. 6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi. 7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3. Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall' non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell' entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici. 2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall', comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'l del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decretolegge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125#art-1

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