Art. 4

Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali

In vigore dal 31 mag 1997
1. Il comma 3 dell' della legge è sostituito dai seguenti: " 3. Alle pene previste nel comma 2 è soggetto, altresì: a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell', senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo ; b) chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis dell' o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello stesso articolo. 3-bis. In caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore è sospesa per un periodo di tre mesi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-4

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Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali (Art. 4 Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalita' di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici.) — Testo vigente | Portale Normativo