Art. 2
Definizione di cosmetico
In vigore dal 31 mag 1997
1. Il comma 1 dell' della legge è sostituito dal seguente:
" 1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-2