Art. 8
Riferimento a prove effettuate su animali
In vigore dal 31 mag 1997
1. Dopo il comma 1 dell' della legge è inserito il seguente:
"1-bis. Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicità deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi.".
2. Dopo il comma 2 dell' della legge è inserito il seguente:
"2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-8