Art. 25

Abrogato

Norma di rinvio

In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norma di rinvio (Art. 25 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.) — Testo vigente | Portale Normativo