Art. 25
Abrogato25 / 27Norma di rinvio
In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanità
BERSANI, Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-25