Art. 6

VIGILANZA E CONTROLLO

In vigore dal 1 apr 2017
1. Il Ministero della Sanità, quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea. 2. I servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-6

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