Art. 4

NATURA E COMPOSIZIONE

In vigore dal 21 mar 1997
1. La natura e la composizione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono essere idonee a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A e B.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-4

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