Art. 5

ETICHETTATURA

In vigore dal 3 nov 1999
1. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalità di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive: a) la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento; b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare; c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento; d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato I al presente decreto; e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento; f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I. 3. L'etichettatura degli alimenti dietetici può far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprietà terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie. 4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura è sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario. 5. L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, può mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti. 6. L'etichettatura degli alimenti dietetici può, inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o più componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati. 7. La qualifica "dietetico" è riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico". 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi può essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino più materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico è richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-5

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