Art. 5

Riserva legale

In vigore dal 8 gen 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all', secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672, è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;658#art-5

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