Art. 4

Prestazioni di invalidità

In vigore dal 8 gen 1997
1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l', commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;658#art-4

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