Art. 5 · Riserva legale

Art. 5

5 / 6

Riserva legale

In vigore dal 8 gen 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, l'ammontare della riserva di cui all', secondo e terzo comma, della legge 24 ottobre 1973, n. 672, è in ogni anno stabilita in due annualità delle pensioni in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;658#art-5