Titolo ICapo III

Art. 24

Lavoratori portatori di handicap

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1o gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-24

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Lavoratori portatori di handicap (Art. 24 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo