Titolo I›Capo III
Art. 24
24 / 107Lavoratori portatori di handicap
In vigore dal 29 dic 1996
1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1o gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-24