Titolo ICapo III

Art. 25

Infortuni ed incidenti

In vigore dal 29 dic 1996
1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro. 3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica. 4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio. 5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti. 6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. 7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti. 8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-25

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Infortuni ed incidenti (Art. 25 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo