Art. 8

In vigore dal 19 nov 1996
1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo