Art. 8
8 / 13In vigore dal 19 nov 1996
1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-8