Art. 3
In vigore dal 19 nov 1996
1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-3