Art. 1

In vigore dal 19 nov 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli , e l'allegato A; Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-10-23;581#art-1

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