Art. 5

Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993

In vigore dal 15 nov 1996
Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993 1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico è sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell', comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;563#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo